La Corte di Cassazione, a sezioni unite, con sentenza recente (depositata il 06/02/2015), ha confermato l'assoluzione per il reato di guida in stato di ebbrezza nel caso di accertamento con l'etilometro praticato senza avvisare l'interessato che è possibile farsi assistere da persona di fiducia durante l'esame spirometrico.
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La sanzione amministrativa applicata dall'Agenzia delle Entrate, quale ‘sovrattassa’ rispetto al mancato pagamento del tributo, ha – anche secondo la nostra Corte di Cassazione - natura ‘sostanzialmente’ penale secondo i cosiddetti criteri ‘Engel’, stabiliti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU).
Tuttavia, non sempre il contribuente colpito da sanzione amministrativa aggiuntiva (rispetto a quanto dovuto come importo non versato al Fisco) potrà evitare il processo penale vero e proprio per divieto di doppio giudizio sul medesimo fatto (‘ne bis in idem’).
La Corte di Cassazione (cfr. Cass. pen., Sez. III, sent. n. 2456 del 22-09-2017-14-02-2018 rv. 06993-18 - allegata), infatti, richiamando recente decisione della Corte EDU (A. e B. contro Norvegia, sent. Grande Camera del 15/11/2016), ha affermato la legittimità dello svolgimento parallelo dei due procedimenti – quello amministrativo-fiscale e quello strettamente penale – qualora ricorrano i seguenti presupposti: esista una connessione, tra le due procedure sanzionatorie, sostanziale e cronologica sufficientemente stretta; una proporzionalità complessiva della pena; e un prevedibilità, prima della commissione del fatto, anche in ordine alla duplicità delle sanzioni.
Solo qualora manchino - nella legislazione dello Stato o nell’accertamento dell’illecito - detti presupposti si potrà avere una violazione del divieto di secondo giudizio (ad esempio quando la sanzione penale arrivasse troppo lontana nel tempo rispetto alla sanzione amministrativa) e l’esclusione, quindi, dal processo penale per un imputato di evasione fiscale.